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Al di là di ogni ragionevole dubbio e accuratezza del ricordo del testimone

Al di là di ogni ragionevole dubbio e accuratezza del ricordo del testimone

In un processo penale il dato scientifico viene interpretato all’interno di un processo decisionale basato sul principio dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio”. I dati scientifici però sono solitamente espressi in termini di percentuali di accuratezza del metodo scientifico utilizzato. Che relazioni ci sono fra questi due concetti, quello legale e quello scientifico?

Nella maggioranza dei sistemi penali accusatori, come quello che abbiamo in Italia, il criterio decisionale si ispira al principio dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio” (Beyond Any Reasonable Doubt - BARD). Da notare che il ragionevole dubbio non è un dubbio qualunque ma un dubbio costruito sui dati acquisiti durante il processo. Questo principio valutativo è tale da minimizzare l’errore giudiziario andando a definire un criterio di alta probabilità per la condanna anche se questo inevitabilmente dà origine a possibili false assoluzioni.[1] I giuristi che si sono occupati di “tradurre” questo principio in termini di probabilità hanno concordemente identificato un intervallo di probabilità superiore al 90%[2], anche se le evidenze empiriche raccolte dimostrano che, in pratica, laddove oggettivamente misurabili queste probabilità risultano essere (anche se non dovrebbero) sotto questa soglia[3]. Questo aspetto deve sempre essere tenuto presente anche quando si deve andare a fare una valutazione della prova dichiarativa perché, come vedremo di seguito, ci sono molte condizioni nelle quali è possibile arrivare a stimare la probabilità che un determinato ricordo sia accurato e quindi tradurre direttamente in termini di accuratezza.

Nel caso del ricordo del minore, esso deve essere tale da produrre una valida testimonianza, dove il termine «valida» sta ad indicare la possibilità di ricostruire, solo su di essa, un fatto storico in modo da poter su di esso fondare un giudizio che soddisfi tale principio. Non si tratta quindi di sapere se il bambino può ricordare oppure se ricorda come un soggetto medio della sua età, ma se questo bambino ricorda i fatti della tipologia di quella del reato con un livello di accuratezza tale da poter su di esso fondare un giudizio di colpevolezza basato su principio BARD. In altri termini, il grado di accuratezza nel ricordo di un testimone in un procedimento in cui la prova principale sarà la testimonianza senza possibilità di riscontri esterni (es. senza possibilità di videoregistrazioni o altri riscontri oggettivi) dovrebbe essere molto elevato al fine di soddisfare il principio BARD (Beyond Any Reasonable Doubt)[4].
Se questa è la regola, da noi non sarebbe una novità sconvolgente: la prova contraddittoria (art. 530 comma 2 cpp) è quella che dà luogo ad ipotesi contraddittorie sul fatto; il giudice poi deve spiegare (art. 546 cpp) i motivi della decisione e “le ragioni per le quali…non ritiene attendibili le prove contrarie”.

Cosi scrive Iacoviello: “ La formula del ragionevole dubbio significa la dialettica del dubbio come strumento di valutazione delle prove e delle ipotesi sul fatto. Qui il criterio del ragionevole dubbio si salda alla presunzione di innocenza: le prove dell’accusa vanno valutate come se l’imputato fosse innocente, cioè dubitando di esse e cercando di falsificarle.
In altri termini, di fronte alle prove e alle spiegazioni dell’accusa dobbiamo chiederci: “partiamo dall’idea che l’imputato sia innocente, come si spiegano queste prove?”. “Una epistemologia falsificazionista sottopone l’ipotesi accusatoria a sistematici tentativi di confutazione: e lo strumento della confutazione è, appunto, il dubbio. Questo dubbio può essere di due tipi: interno o esterno all’ipotesi accusatoria. Il dubbio interno è quello che rivela l’autocontraddittorietà dell’ipotesi (l’ipotesi è intrinsecamente incoerente) o la sua incapacità esplicativa (l’ipotesi dell’accusa spiega solo alcuni fatti, non tutti i fatti necessari per un giudizio di colpevolezza).”

E ancora sul punto Iacoviello scrive: “ Ma anche qui va chiarito che il ragionevole dubbio, se funziona contro l’ipotesi dell’accusa, funziona contro anche le ipotesi alternative della difesa: nel senso che tali ipotesi, per neutralizzare l’accusa, devono essere ragionevoli. Il dubbio ragionevole è quel dubbio che contrappone all’accusa una controipotesi ragionevole. La ragionevolezza è la misura di tutte le cose, dell’accusa come della difesa.”

E ancora sul tema così Giovanni Canzio (2013)[5] si esprime:
“Si assume ragionevole quindi non ogni e qualsiasi dubbio, non il dubbio pure astrattamente possibile e sempre configurabile, bensì soltanto il dubbio che correlato ai dati empirici acquisiti al processo è in grado di confutare e mettere in crisi l’apparente coerenza formale del postulato accusatorio immettendo nel circuito del ragionamento del giudice una ricostruzione alternativa del fatto storico, strettamente agganciata tuttavia alle specifiche evidenze probatorie, trascurate o non correttamente apprezzate”.

Traducendo queste interpretazioni giuridiche nel concetto scientifico di probabilità il ragionevole dubbio è una ipotesi alternativa, costruita sui medesimi dati processuali dell’ipotesi accusatoria che ha una capacità di ridurre la probabilità soggettiva sotto quei livelli soglia necessari per un giudizio di colpevolezza.

I Giudici usano effettivamente il principio dell’”al di la di ogni ragionevole dubbio” oppure nella complessità del processo decisionale talvolta se ne discostano?

Magnussen e collaboratori (2013)[6] hanno esaminato dei giudici simulati (giovani e anziani e membri delle forze di polizia) ai quali veniva richiesto di giudicare come innocenti o colpevoli dei soggetti rappresentati in un video dove venivano introdotti dei testimoni.

Gli studiosi sui processi decisionali hanno messo a punto delle formule[7] per ricavare la probabilità implicita sottostante alle decisioni effettuate sulla base del “Beyond Any Reasonable Doubt” (BARD). In questa ricerca dimostrano come i giudici decidano per la colpevolezza quando la probabilità è superiore al 60% mentre, come si intende di solito, il criterio BARD dovrebbe corrispondere ad una probabilità molto elevata (superiore al 90%).

In un altro lavoro, Teicher e Scurich (2017)[8] hanno mostrato come la probabilità usata dal giudicante per decidere se l’evidenza ha superato o meno la soglia di colpevolezza, dipende dal tipo di reato (furto aggravato o omicidio preterintenzionale) e dal fatto che chi giudica ponga attenzione sulla pena che può essere comminata al colpevole. Il risultato, interessante, è che la probabilità richiesta per un giudizio di colpevolezza aumenta se viene esposta una possibile pena più elevata (76% - in ogni caso sotto il 90%) rispetto a quando il giudizio di colpevolezza o innocenza viene richiesto senza esplicitazione della pena (63%).

Nel complesso questi risultati dimostrano che il giudizio di colpevolezza espresso in termini di probabilità soggettiva da parte del giudicante è, se non vincolato da richiami all’entità della pena, lontano dalla quella soglia di probabilità teorica solitamente associata ai giudizi BARD. Più il reato è grave e la pena elevata e più la soglia di probabilità soggettiva per il giudizio di colpevolezza si avvicina al 90%. Meno il reato è grave e meno la pena è elevata e più il criterio decisionale reale assomiglia al principio del “più probabile che no” invece che al BARD.


[1] Arkes e Mellors (2002) Do juries meet our expectations? Law and Human Behaviour, 26,625-639
[2] Newman 1993 Beyond reasonable doubt New York University Law Review, 68, 979-1002
[3] Dhami, M. K. (2008). On measuring quantitative interpretations of reasonable doubt. Journal of Experimental Psychology: Applied, 14(4), 353-363.
[4] In merito alla applicazione della regola di giudizio  vedi Cass. I, 22/10/1984 Ud.  (dep. 16/01/1985 ) Rv. 167449:  “è legittima l'applicazione della formula dubitativa di assoluzione allorquando elementi di prova od indizi storicamente certi, versati nel processo, consentano plurime o comunque non univoche interpretazioni, oppure allorquando vi siano elementi di prova a favore o contro l'imputato in modo che nessuno dei due tipi riesca a sopravanzare ne' ad elidere quello avverso, così ingenerando nel giudice un ragionevole dubbio fondato non su supposizioni meramente soggettive, bensì su obiettivi o logici fattori processuali”.
[5] Canzio, G. (2013) , Ragioni, verità e dubbio nel labirinto del processo penale. In De Cataldo. L’operazione decisoria da emanazione divina alla prova scientifica. CEDAM
[6] Magnussen, S. , Eilertsen, D. E., Teigen, K. H. and Wessel, E. (2014), The Probability of Guilt in Criminal Cases: Are People Aware of Being ‘Beyond Reasonable Doubt’?. Appl. Cognit. Psychol., 28: 196-203. doi:10.1002/acp.2978
[7] La formula è una regressione logistica ma per quel che qui interessa basti ricordare che il risultato è una soglia di probabilità che, se superata, innesca il giudizio di colpevolezza nei giudici.
[8] Teitcher, Jennifer & Scurich, Nicholas. (2017). On Informing Jurors of Potential Sanctions. Law and Human Behavior. 41. 10.1037/lhb0000261.

                                             

Al di là di ogni ragionevole dubbio e accuratezza del ricordo del testimone

giuseppe.sartori@unipd.it

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