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Il modello cognitivo del testimone secondo la giurisprudenza sulla attendibilità intrinseca

Il modello cognitivo del testimone secondo la giurisprudenza sulla attendibilità intrinseca

La credibilità del testimone idoneo a rendere testimonianza e’ una caratteristica del testimone stesso fino a prova contraria. In breve, l’inaccuratezza del ricordo non deve essere provata ma eventualmente confutata. Un modo per saggiare l’attendibilità e quello di trovare dei riscontri oggettivi esterni. Nel caso di riscontri oggettivi il racconto del testimone viene verificato e quindi, l’attendibilità confermata o la sua attendibilità viene messa in crisi da riscontri oggettivi contrastanti.

Nel  processo penale, a meno che il testimone non sia dichiarato incapace di rendere testimonianza (per una qualche forma di psicopatologia), ogni testimone viene considerato un accurato ricostruttore della realtà sulla quale è chiamato a riferire, a meno che non si dimostri che l’accuratezza della sua ricostruzione non debba considerarsi valida .

Questo approccio convenzionalista, ad esempio, non distingue fra individui diversi in termini della loro capacità ricostruttiva. Un testimone vale l’altro in base alla convenzione del processo penale. Sappiamo, in realtà, che la capacità di ricordare eventi autobiografici è diversa da soggetto a soggetto così come diversa è la capacità linguistica, di calcolo e così via.

La scienza della memoria del testimone può aiutare ad attribuire un livello di certezza all’ accuratezza ricostruttiva del ricordo stesso. Ad esempio, se un testimone dice di ricordare una conversazione incidentale avvenuta 10 anni prima la probabilità che questo ricordo sia accurato è molto bassa perché a quella distanza di tempo il soggetto medio non è in grado di ricordare conversazioni. Questo caso quindi è quello di un testimone che si trova a raccontare alterando i fatti.

Più’ complessa è la valutazione della attendibilità intrinseca quando, cioè, non ci sono riscontri esterni e quindi è il contenuto del racconto che viene posto alla base della valutazione di attendibilità, in questo caso deve essere valutata la struttura della narrazione per verificare l’esistenza di indicatori intrinseci come quantità di dettagli spaziali e temporali, coerenza fra narrazioni effettuate in tempi diversi etc.

La Giurisprudenza sulla questione ricorda che, il Giudice deve “limitarsi a verificare l’intrinseca attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisce fatti obiettivamente veri, o da lui ragionevolmente ritenuti tali”.

La Cassazione ha chiarito che l’espressione “fino a prova contraria” non significa che “la deposizione testimoniale non possa essere disattesa se non quando risulti positivamente dimostrato il mendacio, ovvero il vizio di percezione o di ricordo del teste, ma solo che devono esistere elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l’una o l’altra di dette ipotesi”.

Corte di Cassazione Sentenza n. 27185/2014


Il modello cognitivo del testimone secondo la giurisprudenza sulla attendibilità intrinseca

giuseppe.sartori@unipd.it

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