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Attendibilità intrinseca e credibilità del testimone

Attendibilità intrinseca e credibilità del testimone


Termini come attendibilità intrinseca, credibilità, idoneità a rendere testimonianza sono termini difficilmente distinguibili fra di loro.

Ad esempi, l’attendibilità intrinseca è un parere che il giudice formula valutando il complesso delle dichiarazioni del testimone e il complesso delle informazioni raccolte sullo stesso. E’ quindi un parere sulla persona testimone che tiene conto però anche del contenuto delle sue dichiarazioni.

La credibilità è un concetto meno definito e sconfina con la valutazione tecnica relativa all’efficienza ricostruttiva del testimone medesimo. Succede spesso che attendibilità intrinseca e credibilità siano concetti interscambiabili.

La valutazione dell’attendibiliità di una testimonianza difficilmente si fonda solo su elementi del racconto non verificabili. Molte volte parte del racconto può essere riscontrato ma la parte di rilievo ai fini del reato non è verificabile. In questo caso si utilizza una logica inferenziale del tipo di quella riportata di seguito.

La struttura del ragionamento utilizzato per attribuire validità ricostruttiva ad un resoconto non verificabile è grosso modo il seguente:


  • il testimone racconta i dettagli 1,2,3,4 tutti verificabili e verificati (o riscontrati in gergo giuridico). In altre parole racconta 1 e viene confermato, racconta 2 e viene confermato, racconta 3 e viene confermato e racconta 4 e viene confermato.

  • Tenuto conto che è stato accurato nel riferire 1,2,3,4 in quanto le verifiche hanno confermato la sua accuratezza allora anche il dettaglio 5, non verificabile, deve considerarsi vero.


Sotto il profilo giuridico le dichiarazioni del teste, devono essere credibili (Cassazione Penale  n. 27185 del 23 giugno 2014) In una sentenza che riguarda maltrattamenti di educatrici di asilo verso minori In questa sentenza viene  esclusa la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti "elementi di riscontro" dovendo il Giudice "limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisce fatti obiettivamente veri, o da lui ragionevolmente ritenuti tali". 


Importante quindi è comprendere cosa significa  "fino a prova contraria" che non significa che "la deposizione testimoniale non possa essere disattesa se non quando risulti positivamente dimostrato il mendacio, ovvero il vizio di percezione o di ricordo del teste, ma solo che devono esistere elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi (MENDACIO O DIFETTO DI PERCEZIONE ndr)". 



Attendibilità intrinseca e credibilità del testimone

giuseppe.sartori@unipd.it

Come argomentare in tema di attendibilità intrinseca

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Un algoritmo per la valutazione della testimonianza

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