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Criteri giuridici e valutazione della testimonianza

Criteri giuridici e valutazione della testimonianza

La giurisprudenza si riferisce, con questi termini, a due diverse modalità di valutazione della prova dichiarativa.

L’attendibilità estrinseca si ha quando il ricordo del testimone trova conferma in riscontri esterni che ne verificano quindi l’accuratezza. Ad esempio, se il testimone Mario dice che ha telefonato la mattina di un lunedì ad Antonio ed una verifica dei tabulati telefonici  permette di verificare che tale telefonata c’è effettivamente stata in quanto verificata da fonti oggettive indipendenti. Tipici riscontri esterni includono: SMS e messaggistica di testo, foto, audio, videoregistrazioni di sorveglianza, posizionamenti GPS etc. Ad esempio un testimone afferma di essere stato a Londra in un determinato giorno e la sua presenza è confermata da coordinate GPS del suo telefono. Le possibilità di trovare riscontri esterni al riferito del testimone oggi sono aumentati in modo esponenziale, Abbiamo a disposizone SMS e messaggistica varia, geolocalizzazione, email, foto, video, profili social etc.

Le informazioni digitali oggi disponibili hanno permesso di avere a disposizione riscontri esterni in quantità impensabile anche fino a pochi decenni fa. La quantità di possibili riscontri esterni oggi disponibili al fine di valutare l’attendibilità del racconto di un testimone sono nettamente aumentati. In Gran Bretagna sono state introdotte regole che obbligano la parte offesa, vittima di reati sessuali, a mettere a disposizione lo smartphone. Queste procedure sono state introdotte a seguito di un aumento abnorme delle assoluzioni a seguito di evidenze difensive basate su messaggistica indicativa di consenso che contrastava con la narrazione dei fatti della vittima.

Nonostante questo aumento dei possibili riscontri esterni esiste comunque la necessità di valutare un racconto di un testimone indipendentemente dalla possibilità di “validarlo” sulla base di riscontri esterni (attendibilità intrinseca).

L’attendibilità intrinseca riguarda quindi un giudizio sulla attendibilità/inattendibilità del testimone sulla sola base delle caratteristiche della narrazione. Una narrazione viene detta a buona attendibilità intrinseca quando è logica, coerente, circostanziata nel tempo e nello spazio, ricca di dettagli e così via. L’attendibilità intrinseca riguarda quindi un giudizio di attendibilità formulato nei riguardi di un testimone per il cui racconto non è possibile trovare riscontri esterni. Tipici casi sono quelli dei testimoni/vittime di abusi sessuali nei quali si pone il problema della valutazione della attendibilità intrinseca riguarda le dichiarazioni della persona offesa.

E’ importante identificare quelli che sono i criteri perché sussista la cosiddetta credibilità intrinseca. La giurisprudenza sulla chiamata in correità ha approfondito queste caratteristiche che sono state individuate in “spontaneità, verosimiglianza, precisione, costanza e reiterazione senza contraddizioni essenziali, coerenza logica e ragionevolezza, articolazione in molteplici e dettagliati contenuti descrittivi, completezza della narrazione dei fatti, ed altri dello stesso tenore: ovviamente eventuali imprecisioni o discrasie tra plurime dichiarazioni della medesima fonte vanno adeguatamente apprezzate anche in riferimento all’ampiezza ed alla molteplicità dei fatti narrati nonché alla loro collocazione più o meno lontana nel tempo”.

Tale criterio di valutazione deve essere particolarmente attento nel caso in cui il testimone sia anche parte offesa. A questo riguardo ci sono importanti pronunciamenti:

Valutazione della Prova: chiamata in correità – credibilità ed attendibilità – presupposti e criteri.
(art. 192 c. 3  c.p.p.)

La cd. chiamata in correità ha valore di prova rappresentativa e non di mero indizio, per cui, per la particolare qualità della fonte – che non è soggetto terzo al pari del testimone – deve essere oggetto di attento vaglio da parte del Giudice secondo un percorso logico che è indicato dalla norme di cui al 3° comma dell’art. 192 cpp, la quale prescrive che il convincimento del giudice deve formarsi in base ad una valutazione unitaria, globale e contestuale della chiamata in sé considerato e degli “altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”: dunque “la chiamata di correo, per avere valenza di prova, che deve avere i requisiti della credibilità e dell’attendibilità intrinseca ed inoltre deve essere confermata nella sua attendibilità da “altri elementi di prova” che possono essere di qualsiasi tipo e natura. Tali indicazioni normative sono state sviluppate dalla Giurisprudenza di legittimità nella quale si è affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui le dichiarazioni dei coimputati o imputati di reato connesso o collegato debbano sottostare ad un doppio vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca.

Valutazione della prova: chiamata in correità – attendibilità intrinseca – indici rivelatori
(art. 192 co. 3 c.p.p.)

Per quanto concerne l’attendibilità intrinseca oggettiva, i positivi indici rivelatori di affidabilità della chiamata di correo, vanno individuati in alcuni connotati della stessa quali: spontaneità, verosimiglianza, precisione, costanza e reiterazione senza contraddizioni essenziali, coerenza logica e ragionevolezza, articolazione in molteplici e dettagliati contenuti descrittivi, completezza della narrazione dei fatti, ed altri dello stesso tenore: ovviamente eventuali imprecisioni o discrasie tra plurime dichiarazioni della medesima fonte vanno adeguatamente apprezzate anche in riferimento all’ampiezza ed alla molteplicità dei fatti narrati nonché alla loro collocazione più o meno lontana nel tempo. E sotto tale profilo è ritenuta ammissibile dalla Giurisprudenza di legittimità anche la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità, per cui l’attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggono alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per un altro verso, la credibilità ammessa per una parte della dichiarazione accusatoria non può significare attendibilità per l’intera narrazione in modo automatico. Cosicchè la verifica dell’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purchè la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall’accertata falsità delle medesime: infatti in quest’ultimo caso, il Giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest’ultimo a rendere quelle singole false propalazioni.

Valutazione della prova: chiamata di correo quale riscontro esterno ad altra chiamata in correità – presupposti e condizioni.
(art. 192 co. 3 c.p.p.)

Può costituire valido riscontro esterno ad una chiamata in correità anche un’altra chiamata in correità, le quali però devono caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente – da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la cd. Convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. Al riguardo deve sottolinearsi che sebbene le dichiarazioni che si riscontrano reciprocamente debbano soddisfare esigenze di convergenza e concordanza, tuttavia non può pretendersi una totale e perfetta sovrapponibilità: situazione, quest’ultima, che potrebbe semmai costituire essa motivo di sospetto. Piuttosto le eventuali smagliature e divergenze postulano soltanto un maggiore rigore valutativo indirizzato a controllare la sostanziale convergenza dei rispettivi nuclei fondamentali nonché a ricercare i plausibili motivi delle rilevate difformità.

Valutazione della prova: testimonianza della persona offesa – chiamata di correo – differenze.
(art. 192 c. 3 c.p.p.)

A differenza della dichiarazione di correo, la testimonianza della p.o. ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata.E’ infatti principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui una volta vagliata la attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della p.o., non è necessaria l’ulteriore verifica sul piano dei riscontri esterni delle predette dichiarazioni al pari delle cd. Dichiarazioni di correo, potendo al più essere opportuno procedere al riscontro delle dichiarazioni con elementi esterni nel caso in cui la p.o. si sia costituita parte civile.

Valutazione della prova: deposizione della persona offesa in tema di delitto di estorsione – riscontro – necessità – esclusione.
(art. 192 c.3 c.p.p.)

Per quanto concerne il giudizio avente ad oggetto il delitto di estorsione, si è ritenuto che anche la sola deposizione della persona che ha subito l’imposizione costituisce fonte di prova, che non ha bisogno di obiettivo riscontro, specie se la tipicità delle vicenda non lo consenta, salvo l’obbligo del giudice di valutare tale deposizione con cautela ove si possa ritenere un qualche interesse della p.o. .

Questi criteri rinvenibili nella giurisprudenza italiana sono sostanzialmente sovrapponibili ai criteri messi a punto dalla Giurisprudenza US e UK.

Sia negli Stati Uniti (Manual of Model Criminal Jury Instructions of the Ninth Circuit Jury Instructions Committee) che in Canada le raccomandazioni alle giurie includono criteri valutativi come l’incoerenza interna, con altre dichiarazioni precedenti e con aspetti documentali oltre che coerenza con le dichiarazioni fatte da altri testimoni. Si fa ripetutamente riferimento ad una capacità di ricordare sufficientemente dettagliata da permettere di ricostruire il fatto in modo esaustivo (numero di dettagli). Anche l’atteggiamento viene valorizzato (era apparentemente sincero oppure appariva manipolativo ?).

 Interessante negli UK il caso Beresovsky vs Abramovich dove vengono richiamati i principi della confidenza, della coerenza e del numero dei dettagli

Criteri giuridici e valutazione della testimonianza

giuseppe.sartori@unipd.it

Controesame di un esperto in tema di testimonianza

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Credibilità del testimone nel processo penale

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